Art. 61.

      1. Entro il 15 febbraio di ogni anno l'ufficiale giudiziario dirigente trasmette al presidente del tribunale un elenco nominativo degli ufficiali giudiziari con indicazione dei proventi riscossi e dell'eventuale indennità integrativa percepita nell'anno.
      2. In base agli elenchi ricevuti ai sensi del comma 1 il presidente del tribunale fa compilare un elenco nominativo riassuntivo degli ufficiali giudiziari del circondano, e lo trasmette al presidente della corte d'appello il quale, a sua volta, fa compilare un analogo stato riassuntivo degli ufficiali giudiziari del distretto, e lo invia al Ministero della giustizia entro il 15 marzo.